In questa sezione si potranno trovare alcuni dei quesiti più frequenti e le relative risposte
- Quali caratteristiche devono avere le tende ed altri elementi di arredo per rientrare negli interventi di edilizia libera, così come definiti dal Glossario allegato al DM 2 marzo 2018? Si evidenzia che per Tenda, Pergotenda,Tenda a Pergola, Copertura leggera di arredodi cui al punto 50 del Glossario dell’edilizia libera allegato al DM 2 marzo 2018, si intendono elementi facilmente amovibili. Relativamente alla definizione di pergolato, si rimanda al punto 54 delle definizioni tecniche uniformi (DGR 922/2017), dove si chiarisce che non sono ammesse coperture impermeabili. Pertanto non sono consentite coperture in alluminio, anche se retrattili.
- In un giardino di proprietà esclusiva è possibile realizzare un box
attrezzi come definito all'art. 35 delle NTA di PRG? E’ possibile realizzarlo in “edilizia
libera” , come da “Glossario edilizia libera” allegato al DM 2 marzo 2018? I
manufatti per il deposito degli attrezzi rientrano nella voce n.48 del Glossario edilizia
libera (D.M. 2/3/18) solamente se installati nelle aree di pertinenza di edifici
residenziali, se attuate nei limiti e nelle dimensioni di cui all'art. 35 delle NTA di PRG "superficie coperta
complessiva non superiore a mq 8 per unità immobiliare, ovvero per aree
condominiali, e altezza massima al colmo non superiore a m 2,20 e posizionate ad
una distanza dai confini di proprietà di almeno m 1,50 salvo accordo scritto tra le
ragioni confinanti", e nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia.
Nel caso l’intervento ricada in una zona vincolata ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004, la realizzazione di manufatti per il ricovero degli attrezzi è soggetta a preventiva autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata se rientrante nei casi disciplinati dal punto B.29 dell'allegato B al DPR 31/17, altrimenti occorre presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria.
- Per rifare la pavimentazione esterna devo presentare un progetto edilizio? Il rifacimento della pavimentazione all'interno di aree private di pertinenza agli edifici, anche con diverso materiale, può essere realizzato liberamente senza comunicare nulla al Comune, purchè siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo stumento urbanistico comunale (PRG) ai sensi della lettera g), comma 1, art. 7 della L.R. 15/2013. In questo caso spetta al privato acquisire eventuali autorizzazioni o atti di assenso previsti da norme di settore e conservati tra la propria documentazione, ed esibirli in caso di eventuale controllo o intervento successivo sull'immobile.
- Per rititeggiare le pareti esterne del mio edificio devo presentare un progetto edilizio? Il tinteggio delle pareti esterne del proprio edificio, anche con diverso colore, può essere realizzato liberamente senza comunicare nulla al Comune. In questo caso spetta al privato acquisire eventuali autorizzazioni o atti di assenso previsti da norme di settore e conservati tra la propria documentazione, ed esibirli in caso di eventuale controllo o intervento successivo sull'immobile.
- Per realizzare una recionzione, un muro di cinta o una cancellata, occorre presentare una pratica edilizia? Si, una CILA come previsto dalla lettera c) ter, comma 4, art. 7 L.R. 15/2013.
- Per realizzare un cappotto esterno all'edificio occorre presentare una pratica edilizia? Si, una CILA come previsto dalla lettera c) octies, comma 4, art. 7 L.R. 15/2013.
- Qual'è la distanza minima per piantare alberi, arbusti o siepi? In mancanza di distanze stabilite dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), si devono osservare le distanze stabilite dal Codice Civile, all'art. 892.
- Negli interventi di demolizione-ricostruzione come ci si comporta se il precedente fabbricato non rispettava le distanze con i privati? Nel caso di mancato rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, così come stabilito dalla nuova legge 120/2020, all'art. 10.
- Negli interventi di demolizione-ricostruzione come ci si comporta se il precedente fabbricato non rispettava la fascia di rispetto con una strada pubblica? Nel caso di mancato rispetto delle distanze minime tra gli edifici e la strada pubblica la ricostruzione è consentita esclusivamente conformando la il fabbricato alle distanze di rispetto previste dal Codice della Strada, art. 16,17 e 18.