A seguito di richieste di informazioni e chiarimenti pervenute da Gestori di pubblici esercizi, Eriportano in questa sezione le principali norme da rispettare in materia di inquinamento acustico.
ATTIVITA' ORDINARIA
1) VERIFICA DELL'IMPIANTO - rif. normativi: L. n. 447/1995 e D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215
I Gestori di pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora devono garantire che detti impianti rispettino i limiti di pressione sonora stabiliti dalla norma, avvalendosi di un tecnico competente in acustica il quale:
- verificherà le potenzialità dell'impianto di superare i suddetti limiti;
- in caso di possibile superamento, verificherà i livelli effettivi di pressione sonora prodotti dall'impianto nelle condizioni tipiche di funzionamento;
- in caso di superamento dei limiti in condizione ordinarie, indicherà al Gestore le misure da attuare sull'impianto per evitare il superamento dei limiti, compresi eventuali sistemi atti a evitare la manomissione delle impostazioni di funzionamento, e successivamente provvederà al collaudo, ovvero alla verifica dell'efficacia delle misure adottate.
La documentazione tecnica relativa alle suddette verifiche dovrà essere conservata dal Gestore nel locale, a disposizione degli organi di controllo.
2) VERIFICA DELL'IMPATTO ACUSTICO DELL' ATTIVITA' - rif. normativi: L. n. 447/1995 e D.P.R. n. 227/2011, Delib.G.R. n. 673/2004, L.R. n. 15/2001
Coloro che intendono aprire un pubblico esercizio dotato di impianto di diffusione sonora devono presentare, unitamente alla SCIA di inizio attività o a qualunque altro atto o procedimento che consenta l'esercizio dell'attività in base alla norma vigente, un valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della DGR n. 673/2004, ovvero, nel caso non vengano superati i limiti di emissione di rumore previsti dalla classificazione acustica comunale nè i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L. n. 447/1995.
I Gestori di pubblici esercizi dotati di sorgenti sonore fisse devono provvedere alla verifica della propria capacità di rispettare i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica comunale, ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 15/2001. La verifica deve essere svolta avvalendosi di un tecnico competente in acustica ambientale. Nel caso in cui non si rilevino superamenti, la documentazione tecnica va conservata nel locale, a disposizione degli organi di controllo. In caso contrario, la valutazione dell'impatto acustico svolta deve essere trasmessa al Comune, unitamente a un piano di interventi/misure atti a ricondurre l'attività entro la norma, piano da attuare entro 24 mesi.
ATTIVITA' TEMPORANEE
1) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - rif. normativi: L.R. n. 15/2001, art. 11, Delib.G.R. n. 45/2002, Classificazione acustica comunale, approvata con DCC n. 29/2015
E' possibile formulare istanza di deroga ai limiti acustici di zona per manifestazioni temporanee tipo, piano bar, musica dal vivo, piccoli spettacoli...compilando il quadro G del modello unico predisposto dal SUAP comunale. Sulle valutazioni di impatto acustico allegate alle istanze, sarà acquisito il parere di ARPAE. Sono necessarie due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e una per l'autorizzazione).
E' possibile formulare un'unica istanza di autorizzazione in deroga riferita a un programma di attività (nel rispetto del numero massimo di giorni/anno fissato dalla Tab. 2).
In tal caso, si richiederà al Gestore di comunciare tempestivamente eventuali modifiche al programma delle iniziative autorizzato.
FATTA SALVA LA NORMATIVA VIGENTE, IL TESTO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO E' IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.