Comune di Savignano sul Panaro

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Unioni Civili - Comune di Savignano sul Panaro - Uffici e servizi comunali - Affari Generali - Servizi al Cittadino - Servizi Demografici - Stato civile

Costituzione di un'Unione Civile, davanti al Sindaco o suo delegato, presso la SEDE DEL MUNICIPIO in Via Doccia, 64 (Legge n. 76/2016)

Chi può costituire un'Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

    • non essere sposati o parti di altra Unione Civile

    • non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)

    • non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)

    • nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. )

Come si richiede la costituzione dell'Unione Civile

La richiesta viene fatta presso lo Sportello dei Servizi Demografici, scegliendo giorno, orario e sala.
Dopo aver fissato giorno e orario è necessario, entro i tre giorni feriali successivi, consegnare a mano l’apposito modulo compilato e firmato da entrambe le parti presso il medesimo Sportello dei Servizi Demografici.

Oltre al modulo, nella busta devono essere inserite le copie dei documenti d'identità delle parti, dei due testimoni e dell'interprete qualora previsto.

La busta può essere consegnata anche da persona diversa dagli interessati senza necessità di delega.
L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto il modulo, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell'appuntamento tramite e-mail, telefono e/o sms.


Cittadini stranieri

Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve consegnare entro i tre giorni sopra indicati anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.
Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Senza la consegna della busta, contenete la modulistica compilata e firmata e la copia dei documenti, l'Ufficio di Stato civile non può confermare l'appuntamento.
In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dalla casa comunale.
Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.

Dichiarazione congiunta per la costituzione davanti al Sindaco o suo delegato

Nel giorno e nell'ora fissata le parti devono presentarsi puntuali in Municipio, Via Doccia, 64.

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti  possono:
1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.

Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005).

2) Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.

Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.

Normativa di riferimento
La legge n. 76 del 2016 ha dettato le prime disposizioni sul nuovo istituto delle Unioni Civili.
E' di recentissima emissione un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri che fornisce le prime indicazioni agli Ufficiali dello Stato Civile per istituire il Registro delle Unioni civili sul quale raccogliere le dichiarazioni dei cittadini che intendono costituirne una.
Sono poche indicazioni utili per una fase transitoria che finirà con la più puntuale regolamentazione che è affidata  dalla  legge n° 76 / 2016 all'emanazione di due futuri decreti legislativi.

Servizi Demografici e per il Cittadino, URP

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Inserita il 09/08/2016 -- Aggiornata il 16/01/2023 ore 17:39 -- N° visioni: 10.959
Agenda
19 Gennaio - 1 Febbraio